Qualcuno costituisce l’albo degli oss gratis sul loro sito … Qualcuno lo denomina registro nazionale degli oss nel proprio portale con richiesta d’iscrizione a codesto albo.
Per quanto riguarda l’albo o il registro degli OSS, francamente non abbiamo capito queste associazioni e portali, dove vogliono andare a parare? Albo gratis, registro nazionale? Di che?
Si precisa:
L’albo professionale costituisce un Ordine ed è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione regolamentata dalla legge. I professionisti sono raccolti in associazioni di categoria riconosciute dallo stesso Ministero della Salute e sulle quali lo stesso Ministero vigila.
Le leggi dello Stato impongono l’obbligo d’iscrizione a uno specifico albo tenuto da un Ordine di categoria con quote associative. Questi è tenuto all’osservanza delle leggi, delle disposizioni concernenti la professione, deve curare la tenuta dell’albo, vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione, adottando anche i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini.
In Italia esistono diversi ordini e albi professionali a cui è possibile accedere, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali, come, ad esempio, avere la fedina penale immacolata.
In altri casi può essere sufficiente il solo superamento dell’esame di stato.
Gli iscritti a un albo sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività a elevato contenuto intellettuale e hanno l’obbligo di iscriversi ad apposite casse previdenziali a vantaggio degli iscritti. L’iscrizione all’albo è fondamentale soprattutto per chi intende svolgere la libera professione, poiché consente di firmare progetti, perizie, consulenze, certificazioni, ecc.
In alcuni casi la mancanza d’iscrizione è punibile penalmente.
L’albo è rappresentato da un registro pubblico cartaceo e da una banca dati informatizzata dei propri iscritti tenuto dall’associazione di categoria riconosciuta dallo stesso Ministero, in genere è accessibile anche su internet, sui siti istituzionali degli ordini professionali. Chiunque può chiedere di visitare l’albo professionale per sincerarsi se il professionista che si occupa di una determinata pratica vi sia iscritto.
Il professionista, è colui che esercita la propria professione a fronte di un titolo di studio (maturità e/o laurea) per la quale lo Stato riconosce giuridicamente una Istituzione di rappresentanza
(Collegi, Ordini e associazioni professionali). Pertanto l’attività del professionista è vincolata alle norme dell’ordinamento Costituzionale ed Istituzionale dello Stato. Tali norme possono variare da Stato a Stato, per tali motivi può rendersi necessario un preventivo esame di abilitazione qualora il professionista cambi nazionalità, sempre che tale titolo di studio gli venga riconosciuto.
Diversamente, se si tenta di estremizzare tale definizione, si corre il rischio di cadere nella filosofia speculativa. Più comunemente, infatti, e con un certo abuso, il professionista è definito come “colui che esercita professionalmente un’attività” (normalmente da “persona fisica” e non da Società Giuridica, anche se l’associazione tra professionisti può poi essere così costituita).
In diritto, la professionalità è uno dei requisiti per la sussistenza del carattere imprenditoriale di un’attività economica.
Chiunque proponga un albo o un registro nazionale degli OSS, gratis nei propri siti o portali on-line, con obbligo di iscrizione senza il riconoscimento del Ministero della Salute o dello Stato, commette una filosofia speculativa che non ha valore, e tanto meno dà riconoscimento professionale. Non essendoci una professionalità ben definita per l’operatore socio sanitario, non può esistere albo/registo o collegio per oss! .Non essendo “professionisti”.
Il Coordinamento collegiato Migep Associazione delle professioni infermieristiche e tecniche come prima Associazione Nazionale riconosciuta, ha proposto al Ministro della Sanità, l’analisi di un elenco anagrafico nazionale per gli oss, gli infermieri generici, puericultrici nel tentativo di costruire qualcosa di serio come ha fatto a suo tempo l’IPASVI per gli infermieri, e non le solite frittelle col buco proposte da associazioni o portali costituitosi in caste solo per una filosofia speculativa senza alcun effettivo riscontro positivo della categoria.
Un’analisi necessaria per riconoscere la professione dell’oss, degli infermieri generici, puericultrici secondo le normative vigenti, dove gli stessi oss, gli infermieri generici, puericultrici saranno chiamati dal Migep a rispondere in prima persona secondo le normative che legiferano tale analisi a dare un inizio di professionalità.
Tale analisi è anche materia di discussione sul tavolo Nazionale, nel Senato e alla Camera.
Questa è, secondo noi, la strada per un riconoscimento reale e fattivo per una professionalità.
Attraverso tali elenchi sarà possibile monitorare lo sviluppo della formazione degli operatori socio sanitari da parte del Ministero e nel contempo il numero dei professionisti formati. Si precisa infine che l’elenco anagrafico nazionale è indispensabile per la quantificazione di quanti operatori socio sanitari e socio sanitari specializzati siano stati formati e quanti infermieri generici e puericultrici siano dislocati sul territorio Nazionale. Ciò soprattutto per avere la giusta percezione dei soggetti interessati (oltre 250 mila operatori non censiti in quanto non vincolati a iscrizione in albi), e quante siano le persone formate ogni anno da varie istituzioni, per valutare la corrispondenza delle esigenze da parte delle strutture sanitarie pubbliche – private – socio sanitarie e sociali e cooperative.
Tale elenco anagrafico che sostituisce, di fatto, l’albo dovrebbe definire le modalità in base alle quali si possa costituire un unico elenco nazionale per più aree di professioni, elenchi speciali con la vigilanza del Ministero della Salute (codice civile 2229 – 2061) e dal DLsg 9/11/2007 e dal Decreto 28/4/2008 per quelle professioni che ne sono prive in quanto non si possiede una regolamentazione giuridica omogenea delle figure.
15 febbraio 2010
Tratto da MIGEP